Legge n 26 del 27 02 2026 Art 5 comma10.ter: INAPPLICABILE
Gentile Direttore la legge in oggetto , entrata in vigore il primo marzo 2026 pubblicizzata con toni trionfalistici in quanto avrebbe dovuto consentire ai medici ospedalieri, che ne facevano richiesta di. restare in servizio sino al compimento dei 72 anni d’età, onde cosi’ attenuare il disagio nell’assistenza sanitaria pubblica derivante dalla carenza dei medici ospedalieri. Difatto si e’ rivelata praticamente inutile allo scopo previsto .Essa formulata in modo grottesco ,confusionario e caotico non consente a nessun medico ospedaliero ,qualunque sia la sua età all’atto dell’adozione di restare in servizio sino a 72 anni ,neanche sino a 71 anni ma appena a 70 anni e pochi mesi. Pertanto delle numerose centinaia di medici ospedalieri che potevano restare forse solo poche unità possono accettare e per un breve periodo . L’ anomalia scaturisce dal fatto che essa, entrata in vigore il 1 marzo 2026 , autorizza a restare in servizio sino a 72 anni ma … comunque il servizio deve cessare entro il 31 dicembre 2026. A tal proposito e’ emblematico il mio caso personale: sono il dott. Giuseppe Foreste ,anestesista-rianimatore presso azienda ospedaliera Cardarelli -Napoli pensionabile ad ottobre 2026 all’età di 70 anni che ha chiesto ed ottenuto di restare in servizio sino a 72 anni, ma che per la goffa formulazione della legge in oggetto , la mia azienda puo’ trattenermi in servizio non per i due anni come era il principio della legge , ma solo per due mesi. Come puo’ passare inosservato uno strafalcione del genere : si prevede una proroga di due anni ma in realta e’ possibile solo al massimo 10 mesi (1 marzo-31 dicembre 2026)
Dott Giuseppe Foreste
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Gentile dott. Foreste,
la criticità che lei evidenzia non deriva da uno “strafalcione”, ma da un equivoco sulla natura della norma.
La disposizione che consente il trattenimento in servizio fino a 72 anni non è una legge strutturale, bensì una misura transitoria inserita nel Milleproroghe.
Il Milleproroghe, per definizione, non può produrre effetti oltre la sua durata e serve solo a prorogare termini già esistenti.
Per questo motivo la norma prevede sì la possibilità teorica di arrivare a 72 anni, ma entro il limite temporale del 31 dicembre 2026, che è la scadenza del regime transitorio.
Il risultato che lei descrive – trattenimento di pochi mesi invece che due anni – non è un errore di formulazione, ma la conseguenza del fatto che il provvedimento non è una riforma dell’età pensionabile, bensì una proroga tecnica a tempo determinato.
Per ottenere realmente due anni pieni di servizio aggiuntivo sarebbe necessaria una legge ordinaria, non un intervento inserito nel Milleproroghe.
Comunque è una legge beffa non raggiunge l’obiettivo previsto : rimanere in servizio sino a 72 anni d’eta come è stata impropriamente in varie sedi diffusamente pubblicata. È come se avessero detto : vi diamo un biglietto di un treno per fare 200 km , ma non si sono reso conto che avevano solo 20 km di binari.
Gentile dott. Foreste,
comprendo il Suo personale rammarico, ma Le ribadisco che essendo stata inserita come azione “transitoria a termine” nel “Milleproroghe”,
non si tratta di una legge beffa. Va semplicemente interpretata adeguatamente per quella che era ed è la sua finalità di carattere esclusivamente transitorio. Se mi permette, è come se Lei da Napoli volesse prendere il treno per Reggio Calabria e volesse arrivare a Reggio Calabria salendo sul treno per Milano e poi se la prendesse con le Ferrovie dello Stato perché è costretto a scendere a Milano.
Caro SENECA lasciamo stare i treni e siamo concreti . questa norma e’ stata diffusa come permanenza in servizio sino a 72 ANNI di ETA’.Cio’ e’ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE- Stante tutte le tue osservazioni , questo obiettivo , non doveva essere citato . E’una FESSERIA bella e buona .E con questa osservazione ritengo chiuso l’argomento .
ARRIVEDERCI