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Storia di mobbing

di carlo madaro

Riferimento alla lettera: Finanza creativa e mobbing Giovanni D'Agata - 20-10-2005 Quando l'azienda licenzia un dipendente "scomodo", colpevole di aver denunciato una clamorosa "frode" ai danni dei consumatori Ha denunciato l'alterazione, da parte della Compagnia d'assicurazione da cui dipendeva, dei dati relativi ai sinistri e di risarcimenti "gonfiati"a vantaggio di alcuni "fortunati"ed a...
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Data di pubblicazione: 3 Novembre 2005.

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Categorie: - Consumatori - Lavoro

26 commenti

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    mario -

    Reintegrato nell’Arma dopo sette anni di assenza dal servizio: rindossa oggi la divisa

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pubblicato, in data odierna, il ricorso proposto dal vicebrigadiere Tramontano Onofrio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liliana Farronato e Stefano Mosillo, contro le sentenza del TAR Lazio che nel 2007 lo collocava in congedo con effetto immediato con la motivazione di aver superato il periodo di 730 giorni di malattia non dipendente da causa di servizio. La vicenda che vede protagonista il suddetto sottufficiale, ebbe inizio nel 2003, quando, in seguito a un malore verificatosi durante il servizio, il vicebrigadiere Onofrio Tramontano rifiutò in un primo momento di essere sottoposto all’obbligatoria visita psichiatrica del CMO di Roma.
    Per una corretta informazione, giova rammentare che il Tramontano era impegnato in una operazione sotto copertura per indagine di droga. Tuttavia, senza effettuare alcuna diagnosi, nel maggio del successivo anno, la CMO di Roma considerò Onofrio Tramontano temporaneamente inidoneo al servizio militare sino a quando non si fosse sottoposto ad accertamenti. Intanto, superato il limite massimo di 45 giorni di malattia, il vicebrigadiere venne collocato in aspettativa dall’amministrazione per motivi sanitari, con conseguente intervento del TAR. Nonostante la successiva sottoposizione a visita medica presso la CMO che certificava l’idoneità alla ripresa del servizio e a un’ulteriore attestazione medica rilasciata da una struttura pubblica, il TAR dichiarò improcedibile la domanda di annullamento richiesta dallo stesso interessato e rigettò la connessa domanda di risarcimento a motivo della mancata tempestiva impugnazione dei verbali e delle comunicazioni precedenti, considerati atti autonomamente lesivi. Dopo sette lunghi anni di attesa e speranza, la sentenza del Consiglio di Stato ha oggi accolto l’appello presentato dal vicebrigadiere avverso la sentenza TAR Lazio del 2006, stabilendone l’immediato reintegro nell’Arma dei Carabinieri. I due legali difensori hanno fatto valere i diritti del loro cliente insistendo infatti sull’ingiustizia subita nel considerare l’arco temporale intercorso tra il verbale di mancata sottoposizione a visita e la ripresa del servizio, quale assenza per malattia. Carabinieri d’Italia Magazine è stata l’unica testata giornalistica a seguire il caso e la prima a
    dare la notizia alla stampa. In esclusiva nel prossimo numero del periodico Carabinieri d’Italia Magazine, sarà pubblicata l’intera intervista.

    FONTE: Catia Rizzo da “Carabinieri d’Italia Magazine”

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