Il dovere mancato del Governo Conte II
La vicenda dell’opposizione presentata dalla Sea Watch 3 e del successivo perfezionarsi del silenzio assenso da parte della Prefettura di Agrigento non è soltanto un episodio amministrativo finito sotto i riflettori: è un caso emblematico di responsabilità istituzionale mancata da parte del Governo Conte II formato all’epoca da Pd-M5S e LeU, un esempio quasi scolastico di come l’inerzia e l’incapacità amministrativa della Pubblica Amministrazione, quando non adeguatamente vigilata dal governo in carica, possa trasformarsi in un errore giuridico dirompente, capace di produrre effetti che si trascinano negli anni e che oggi qualcuno tenta di attribuire a chi non aveva alcun potere di intervento. Ma il diritto non è un terreno dove si può riscrivere la storia a piacimento: il diritto ha memoria lunga, e soprattutto ha un calendario. E quel calendario dice una cosa sola: quando la Sea Watch 3 presenta opposizione, il 21 settembre 2019, al governo c’è il Conte II. Punto. Il Governo Conte II assume la pienezza dei poteri il 5 settembre 2019. Da quel momento, ogni atto amministrativo, ogni procedimento, ogni scadenza, ogni obbligo di vigilanza ricade sotto la sua responsabilità politica e giuridica. Non esiste alcuna sovrapposizione temporale con governi successivi, non esiste alcun margine per attribuire a chi è venuto dopo la responsabilità per un’omissione maturata prima. Il diritto amministrativo non è un romanzo politico: non si può cambiare il finale a seconda della convenienza del momento. Il silenzio assenso, disciplinato dagli artt. 20 e 21 bis della legge n. 241/1990, non è un incidente burocratico né un automatismo misterioso: è un istituto che si perfeziona quando l’amministrazione non risponde entro il termine previsto. E quando l’amministrazione non risponde, la responsabilità non è solo dell’ufficio periferico, ma anche dell’autorità politica che ha il dovere di vigilare affinché l’inerzia non si verifichi. Questo non è un dettaglio tecnico: è un principio cardine del diritto amministrativo, ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che hanno più volte chiarito che il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione, impone al governo in carica di assicurare che gli uffici rispettino termini, obblighi e procedimenti. Il Ministero dell’Interno, cui fanno capo le Prefetture, non è un osservatore esterno: è il titolare del potere di indirizzo e vigilanza. E il governo, che del Ministero è l’organo politico sovraordinato, ha il dovere di garantire che tale vigilanza sia esercitata. Non si tratta di un’opinione, ma di un obbligo giuridico. E allora la domanda, tanto semplice quanto devastante, è questa: perché il Governo Conte II non verificò che la Prefettura di Agrigento stesse adempiendo ai propri obblighi procedimentali? Perché non fu esercitato quel controllo gerarchico e funzionale che la legge attribuisce al Ministero dell’Interno? Perché non fu impedito il perfezionarsi di un silenzio assenso che avrebbe potuto essere evitato con una semplice risposta amministrativa? La risposta, per quanto scomoda, è giuridicamente lineare: perché quella vigilanza non fu esercitata. E questa omissione, oggi, non può essere retrocessa né attribuita a governi successivi. Ogni tentativo di spostare la responsabilità sull’attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni si scontra con un principio basilare del diritto amministrativo: risponde chi era in carica quando l’atto doveva essere compiuto. Non esiste alcuna norma, alcun precedente, alcun principio che consenta di imputare a un governo successivo la responsabilità per un’omissione amministrativa maturata interamente sotto un altro esecutivo. L’attuale governo può essere chiamato a gestire le conseguenze, ma non può essere ritenuto responsabile della causa. La vicenda Sea Watch 3, letta nella sua dimensione giuridica e non nella narrazione politica del giorno dopo, mostra con crudezza una verità che molti preferirebbero ignorare: la mancata risposta della Prefettura di Agrigento non è un incidente amministrativo, ma il prodotto di una vigilanza politica non esercitata. E questa responsabilità, per quanto oggi si tenti di diluirla, rimane ancorata al periodo in cui il Governo Conte II era pienamente operativo e palesemente incapace di svolgere le proprie funzioni istituzionali come si sta dimostrando nei fatti. La polemica pubblica può cambiare tono, ma il diritto non cambia natura. E il diritto, in questo caso, parla chiaro: il silenzio assenso non è nato oggi, non è nato ieri, è nato ancora nel 1990. E allora doveva essere impedito. Chi oggi tenta di attribuire responsabilità a chi non era in carica non sta facendo un’analisi giuridica, ma un’operazione politica fraudolenta.. E come tutte le operazioni politiche fraudolente costruite contro la cronologia dei fatti, è destinata a crollare davanti alla semplice lettura delle norme, dei principi e delle date. Perché il diritto, quando è messo davanti ai fatti, non fa sconti a nessuno. E soprattutto non fa sconti a chi tenta di riscrivere ciò che è già scritto negli atti, nei registri e nelle responsabilità che il tempo non cancella.
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